Costituzione Italiana: Disposizioni transitorie e finali

La parte conclusiva della Costituzione riporta il titolo di Disposizioni transitorie e finali, una sorta di appendice di note conclusive del testo che descrive la Costituzione della Repubblica Italiana.


  • Articolo XVII
    L?Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
    Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l?Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
    In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
    I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
    L?Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
  • Articolo XVIII
    La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell?Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
    Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l?anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
    La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
    La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

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