Costituzione Italiana: Disposizioni transitorie e finali

La parte conclusiva della Costituzione riporta il titolo di Disposizioni transitorie e finali, una sorta di appendice di note conclusive del testo che descrive la Costituzione della Repubblica Italiana.


  • Articolo I
    Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
  • Articolo V
    La disposizione dell’art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
  • Articolo X
    Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all?art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l?art. 6.
  • Articolo II
    Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
  • Articolo IV
    Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
  • Articolo IX
    La Repubblica, entro tre anni dall?entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
  • Articolo VI
    Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
    Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all?articolo 111.
  • Articolo XI
    Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.

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