Costituzione Italiana: Disposizioni transitorie e finali

La parte conclusiva della Costituzione riporta il titolo di Disposizioni transitorie e finali, una sorta di appendice di note conclusive del testo che descrive la Costituzione della Repubblica Italiana.


  • Articolo XV
    Con l?entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull?ordinamento provvisorio dello Stato.
  • Articolo III
    Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell?Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
    sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
    hanno fatto parte del disciolto Senato;
    hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all?Assemblea Costituente;
    sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
    hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
    Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
    Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L?accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
  • Articolo VII
    Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull?ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell?ordinamento vigente.
    Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell?articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all?entrata in vigore della Costituzione.
  • Articolo XII
    È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
    In deroga all?articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall?entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
  • Articolo XIV
    I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
    I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.
    L?Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
    La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
  • Articolo XVI
    Entro un anno dall?entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
  • Articolo VIII
    Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall?entrata in vigore della Costituzione.
    Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l?esercizio.
    Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.
  • Articolo XIII
    In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
    I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

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