Costituzione Italiana: Parte Prima: diritti e doveri dei cittadini

La parte Prima della Costituzione, titolata Diritti e doveri dei cittadini, comprende 42 Articoli sulle tematiche di libertà e comportamento del cittadino, riguardo il domicilio, il soggiorno, il lavoro e l'istruzione.


  • Titolo I: Rapporti civili

  • Articolo 21
    Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
    La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
    Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
    In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
    La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
    Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
  • Articolo 22
    Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
  • Articolo 23
    Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
  • Articolo 24
    Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
    La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
    Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
    La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
  • Articolo 25
    Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
    Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
    Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
  • Articolo 26
    L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
    Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
  • Articolo 27
    La responsabilità penale è personale.
    L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
    Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
    Non è ammessa la pena di morte.
  • Articolo 28
    I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

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