Costituzione Italiana: Parte Seconda: Ordinamento della Repubblica

La parte Seconda della Costituzione, titolata Ordinamento della Repubblica, è costituita da 85 Articoli inerenti all'organizzazione e la disciplina della Repubblica. In particolare vengono descritti gli organi del Governo come il Parlamento, la Camera dei Deputati, il Senato e le regole per la loro costituzione.


  • Titolo IV: La Magistratura

  • Sezione I: Ordinamento giurisdizionale
  • Articolo 103
    Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
    La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
    I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
  • Articolo 104
    La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
    Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
    Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
    Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
    Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
    I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
    Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
  • Articolo 105
    Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell?ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
  • Articolo 106
    Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
    La legge sull?ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
    Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all?ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d?esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
  • Articolo 107
    I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall?ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
    Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l?azione disciplinare.
    I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
    Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull?ordinamento giudiziario.
  • Articolo 108
    Le norme sull?ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
    La legge assicura l?indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all?amministrazione della giustizia.
  • Articolo 109
    L?autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
  • Articolo 110
    Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l?organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

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