Costituzione Italiana: Parte Seconda: Ordinamento della Repubblica

La parte Seconda della Costituzione, titolata Ordinamento della Repubblica, è costituita da 85 Articoli inerenti all'organizzazione e la disciplina della Repubblica. In particolare vengono descritti gli organi del Governo come il Parlamento, la Camera dei Deputati, il Senato e le regole per la loro costituzione.


  • Titolo V: Le Regioni, le Province, i Comuni

  • Articolo 127
    Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
    La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.
  • Articolo 128
    Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  • Articolo 129
    Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  • Articolo 130
    Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  • Articolo 131
    Sono costituite le seguenti Regioni:
    Piemonte;
    Valle d’Aosta;
    Lombardia;
    Trentino-Alto Adige;
    Veneto;
    Friuli-Venezia Giulia;
    Liguria;
    Emilia-Romagna;
    Toscana;
    Umbria;
    Marche;
    Lazio;
    Abruzzi;
    Molise;
    Campania;
    Puglia;
    Basilicata;
    Calabria;
    Sicilia;
    Sardegna.
  • Articolo 132
    Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
  • Articolo 133
    Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell?ambito d?una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
    La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
  • Titolo VI: Garanzie costituzionali

  • Sezione I: La Corte Costituzionale
  • Articolo 134
    La Corte costituzionale giudica:
    sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
    sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
    sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

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